PROMOZIONE DEL VINO

SUI MERCATI DEI PAESI TERZI

SARDEGNA: PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.

Aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto destinate, per l’annualità 2018-2019, per il finanziamento di progetti regionali per la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.

FINALITA’: l’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna.

VINI AMMESSI: L’intervento di sostegno del settore vitivinicolo, prevede la promozione delle seguenti categorie di vini confezionati: vini a denominazione di origine protetta; vini a indicazione geografica protetta; vini spumanti di qualità; vini spumanti di qualità aromatici; vini con l’indicazione della varietà.

BENEFICIARI: le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli; le organizzazioni interprofessionali; le organizzazioni di produttori; i consorzi di tutela, autorizzati; i produttori di vino; i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; le associazioni temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti indicati precedentemente; i Consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti; le reti di impresa.

SPESE AMMISSIBILI: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente; b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione. d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.

CONTRIBUTO: il contributo è pari, al massimo, al 50% delle spese ammissibili, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione. Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO: il contributo è aumentato fino al massimo dell’80% delle spese ammissibili, di cui il 50% a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione e fino a un massimo del 30% a valere sui fondi regionali per i progetti che prevedono esclusivamente azioni di promozione di marchi collettivi (vino DOP e IGP). La restante parte, pari come minimo al 20% delle spese ammissibili, è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

DOMANDA: scadenza 8 ottobre 2018.

L’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna.

  • Non sono ammessi progetti multiregionali.
  • I progetti regionali sono ammissibili a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l’annualità 2018/2019.

RISORSE

La dotazione finanziaria comunitaria disponibile per i progetti regionali della misura Promozione dei paesi terzi per l’annualità 2018/2019 è pari a euro 2.032.021.

CONTRIBUTO

L’intensità dell’aiuto per i progetti ammissibili alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” è pari, al massimo, al 50% delle spese ammissibili, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione.

  • Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO

L’intensità di aiuto è aumentata fino al massimo dell’80% delle spese ammissibili, di cui il 50% a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione e fino a un massimo del 30% a valere sui fondi regionali per i progetti che prevedono esclusivamente azioni di promozione di marchi collettivi (vino DOP e IGP), presentate dai beneficiari specificati nel paragrafo 3 del bando-

  • La restante parte, pari come minimo al 20% delle spese ammissibili, è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.

BENEFICIARI

Possono accedere al bando i seguenti soggetti proponenti:

PER I PROGETTI CHE RICHIEDONO SOLTANTO L’AIUTO COMUNITARIO:

  • a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  • b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento (UE) n.1308/2013;
  • d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • e) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
  • f) i produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
  • g) i soggetti pubblici come definiti all’articolo 2,punto t) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
  • h); le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
  • i) i Consorzi, le Associazioni le federazioni e le Società Cooperative a condizione che tutti i partecipanti al
    progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
  • j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera f).

PER I PROGETTI CHE RICHIEDONO L’AIUTO COMUNITARIO E L’INTEGRAZIONE CON FONDI REGIONALI:

  • a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  • b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento (UE) n.1308/2013;
  • d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • e) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
  • g) i soggetti pubblici come definiti all’articolo 2,punto t) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
  • h); le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a),b), c), d), e), g) e i produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
  • i) i Consorzi, le Associazioni le federazioni e le Società Cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
  • j) le reti di impresa, composte da produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;

I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

ESCLUSIONI

Dall’integrazione con aiuti regionali sono escluse le aziende in difficoltà così come definite dall’art. 2, comma 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 nonché le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegale e incompatibile.

PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati di cui alla parte II, titolo II Capo I, Sezione II e all’allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013:

  • vini a denominazione di origine protetta;
  • vini a indicazione geografica protetta;
  • vini spumanti di qualità;
  • vini spumanti di qualità aromatici;
  • vini con l’indicazione della varietà.

I progetti devono prevedere la promozione dei vini della regione Sardegna.

  • I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione.
  • Le caratteristiche dei vini di succitate sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto.

REQUISITI DEI PROPONENTI

  • adeguata disponibilità dei prodotti oggetto della promozione in termini di quantità al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.
  • capacità tecniche e finanziarie.

REQUISITI DEI PROGETTI

Sono ammissibili i progetti regionali aventi un costo complessivo minimo per Paese Terzo di € 50.000,00
indipendentemente dal numero di paesi terzi e dalla durata.

  • Per l’annualità 2018-2019 i progetti presentati devono avere una durata massima di 12 mesi.

SPESE AMMISSIBILI:

  • a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
  • b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
  • c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione.
  • d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.

DOMANDA

Da presentare entro la scadenza del 8 ottobre 2018

APPROFONDIMENTO