PROMOZIONE DEL VINO
SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
SARDEGNA: PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.
Aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto destinate, per l’annualità 2018-2019, per il finanziamento di progetti regionali per la promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.
FINALITA’: l’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna.
VINI AMMESSI: L’intervento di sostegno del settore vitivinicolo, prevede la promozione delle seguenti categorie di vini confezionati: vini a denominazione di origine protetta; vini a indicazione geografica protetta; vini spumanti di qualità; vini spumanti di qualità aromatici; vini con l’indicazione della varietà.
BENEFICIARI: le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli; le organizzazioni interprofessionali; le organizzazioni di produttori; i consorzi di tutela, autorizzati; i produttori di vino; i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli; le associazioni temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti indicati precedentemente; i Consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti; le reti di impresa.
SPESE AMMISSIBILI: a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente; b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione. d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.
CONTRIBUTO: il contributo è pari, al massimo, al 50% delle spese ammissibili, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione. Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO: il contributo è aumentato fino al massimo dell’80% delle spese ammissibili, di cui il 50% a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione e fino a un massimo del 30% a valere sui fondi regionali per i progetti che prevedono esclusivamente azioni di promozione di marchi collettivi (vino DOP e IGP). La restante parte, pari come minimo al 20% delle spese ammissibili, è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
DOMANDA: scadenza 8 ottobre 2018.
L’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna.
- Non sono ammessi progetti multiregionali.
- I progetti regionali sono ammissibili a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l’annualità 2018/2019.
RISORSE
La dotazione finanziaria comunitaria disponibile per i progetti regionali della misura Promozione dei paesi terzi per l’annualità 2018/2019 è pari a euro 2.032.021.
CONTRIBUTO
L’intensità dell’aiuto per i progetti ammissibili alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” è pari, al massimo, al 50% delle spese ammissibili, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione.
- Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO
L’intensità di aiuto è aumentata fino al massimo dell’80% delle spese ammissibili, di cui il 50% a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione e fino a un massimo del 30% a valere sui fondi regionali per i progetti che prevedono esclusivamente azioni di promozione di marchi collettivi (vino DOP e IGP), presentate dai beneficiari specificati nel paragrafo 3 del bando-
- La restante parte, pari come minimo al 20% delle spese ammissibili, è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
BENEFICIARI
Possono accedere al bando i seguenti soggetti proponenti:
PER I PROGETTI CHE RICHIEDONO SOLTANTO L’AIUTO COMUNITARIO:
- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento (UE) n.1308/2013;
- d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- f) i produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
- g) i soggetti pubblici come definiti all’articolo 2,punto t) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
- h); le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
- i) i Consorzi, le Associazioni le federazioni e le Società Cooperative a condizione che tutti i partecipanti al
progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g); - j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera f).
PER I PROGETTI CHE RICHIEDONO L’AIUTO COMUNITARIO E L’INTEGRAZIONE CON FONDI REGIONALI:
- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento (UE) n.1308/2013;
- d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- g) i soggetti pubblici come definiti all’articolo 2,punto t) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
- h); le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a),b), c), d), e), g) e i produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
- i) i Consorzi, le Associazioni le federazioni e le Società Cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
- j) le reti di impresa, composte da produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 60170 del 10 agosto 2017;
I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.
ESCLUSIONI
Dall’integrazione con aiuti regionali sono escluse le aziende in difficoltà così come definite dall’art. 2, comma 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 nonché le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegale e incompatibile.
PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE
La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati di cui alla parte II, titolo II Capo I, Sezione II e all’allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013:
- vini a denominazione di origine protetta;
- vini a indicazione geografica protetta;
- vini spumanti di qualità;
- vini spumanti di qualità aromatici;
- vini con l’indicazione della varietà.
I progetti devono prevedere la promozione dei vini della regione Sardegna.
- I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione.
- Le caratteristiche dei vini di succitate sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto.
REQUISITI DEI PROPONENTI
- adeguata disponibilità dei prodotti oggetto della promozione in termini di quantità al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.
- capacità tecniche e finanziarie.
REQUISITI DEI PROGETTI
Sono ammissibili i progetti regionali aventi un costo complessivo minimo per Paese Terzo di € 50.000,00
indipendentemente dal numero di paesi terzi e dalla durata.
- Per l’annualità 2018-2019 i progetti presentati devono avere una durata massima di 12 mesi.
SPESE AMMISSIBILI:
- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione.
- d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.
DOMANDA
Da presentare entro la scadenza del 8 ottobre 2018